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Il piacere e il fascino del vino vanno coniugati con un’attenta valutazione dei rischi. Come tutte le cose, cattiva qualità ed eccessi possono nuocere alle salute e alla comunità. Alcol e sicurezza sul lavoro sono l’oggetto della legge 125/2001, in particolare dell’articolo 15. L'oggetto della legge non è tanto il contrasto all'assunzione di alcol fine a se stesso, ma il trattamento dell'alcoldipedenza, che può avvenire anche, ma non solo, contrastando l'assunzione dell'alcol nei casi che hanno un impatto sociale più grave.

Le Disposizioni per la sicurezza sul lavoro prevedono: «Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi… è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande ...

alcoliche e superalcoliche. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente… ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all’articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l’articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

L'organo di vigilanza della Asl territorialmente competente può sanzionare la violazione del divieto di assunzione di alcolici nelle mansioni a rischio elevato il datore di lavoro che non procede a informare, formare, segnalare e controllare in azienda il rispetto del divieto e il lavoratore sorpreso ad assumere alcolici o che a seguito di controllo alcolimetrico nelle mansioni a rischio presenti un livello alcolico superiore a zero. E’ prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 526,45 euro a un massimo di 2.582,28, salvo superare la soglia dei 0,5 gr/l. e incorrere anche nelle sanzioni per guida in stato di ebbrezza previste dal Codice della strada.

Il Decreto legislativo 81/2008 (Allegato IV 1.11.3.2/3) prevede che in tutte le aziende è vietata la somministrazione ed assunzione di bevande alcoliche, anche attraverso distributori automatici, ad eccezione di modiche quantità di vino o birra consumabili nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti. Il comma 8 dell’articolo 111 stabilisce: «Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota».

Le strategie di prevenzione dell’Organizzazione mondiale della sanità (2010) raccomandano di promuovere politiche sull’alcol per i luoghi di lavoro basati sull’educazione, la prevenzione, l’identificazione precoce e il trattamento da integrarsi nei programmi di sorveglianza sanitaria. Carlo Pozzoli)