Fondamentale per la classificazione dei vini è il "disciplinare di produzione", che definisce le categorie Igt, Doc e Docg. Nel corso degli ultimi decenni la normativa ha fissato i vincoli qualitativi cui ci occorre attenersi nella produzione di un vino. Sono parametri che indicano la zona di produzione, i vitigni, la resa per ettaro, il titolo alcolometrico minimo, le pratiche autorizzate e altri elementi che portano a individuare le caratteristiche tipiche di ogni singolo vino.
La "denominazione di origine" dei vini indica il nome geografico di una zona viticola di eccellenza (Chianti, Soave, Frascati…) ed è possibile individuare anche una sottozona, con il riferimento al comune di produzione e addirittura alla fattoria, al podere o alla vigna. L'indicazione del vitigno e di altre caratteristiche accrescono ...
ulteriormente gli standard di qualità. La legislazione si è progressivamente arricchita nel corso di tutto il secolo scorso e particolarmente con il Regolamento Cee 24/1962, che definì i vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.). Con il Decreto 930/1963 si è puntato a tutelare e valorizzare le denominazioni di origine dei vini e si è giunti a una prima divisione tra vini a denominazione di origine semplice (o vini da tavola), vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.) e vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.). La riorganizzazione del settore si è avuta con la legge 164/1992, che ha introdotto i vini a indicazione geografica tipica (I.G.T.).
La legge 164 classifica i vini in:
- V.D.T. (Vino da tavola), prodotto nel rispetto di regole minime, con uve provenienti anche da zone geografiche e vendemmie diverse, e con vincoli produttivi limitati;
- I.G.T. (Indicazione geografica tipica), riporta il nome geografico della zona di produzione, alla quale deve appartenere almeno l’85 per cento del prodotto; il disciplinare di produzione regola le indicazioni relative al vitigno, alla resa per ettaro, al tasso alcol emico e ad altre caratteristiche del singolo vino;
- V.Q.P.R.D. (Vino di qualità prodotto in regione determinata), che può essere definito ulteriormente come V.L.Q.P.R.D. (Vino liquoroso di qualità prodotto in regione determinata), V.S.Q.P.R.D. (Vino spumante di qualità prodotto in regione determinata), V.F.Q.P.R.D. (Vino frizzante di qualità prodotto in regione determinata).
- Il vino V.Q.P.R.D. viene tradizionalmente indicato come D.O.C. (Denominazione di origine controllata) e D.O.C.G. (Denominazione di origine controllata e garantita).
- Per i vini Doc sono previsti controlli dalla vigna alla bottiglia e analisi chimiche e organolettiche effettate da organismi istituiti presso le Camere di Commercio.
- Per i vini Docg ci sono regole più severe, a cominciare dalla permanenza nella categoria Doc per almeno di cinque anni; inoltre non possono essere contenuti in bottiglie di più di cinque litri e devono essere sottoposti a un secondo controllo prima dell’imbottigliamento, oltre a quello comune ai vini Doc; i vini Docg riportano il contrassegno di Stato (la fascetta rosa o verde) su ogni singola bottiglia. (Francesca Tengattini)
© RIPRODUZIONE RISERVATA